Sentenza del 13/09/2018 n. 22330/5 - Corte di cassazione

Inammissibilità del ravvedimento operoso parziale

E’ inammissibile il ravvedimento operoso parziale poiché la norma regolatrice (art. 13, comma 2, del D. Lgs. n. 472 del 1997) pone come condizioni di perfezionamento della fattispecie sia la regolarizzazione dell’obbligo tributario che il versamento integrale della sanzione con il pagamento degli interessi legali. La Suprema Corte ha così respinto il ricorso tempestivamente presentato da una società contribuente, avverso la sentenza ad essa sfavorevole della CTR toscana, ribadendo il principio da essa già affermato con la sentenza n. 19017 del 24/09/2015. Nel caso di specie i giudici hanno confermato l’inesistenza di crediti d’imposta a vantaggio della società per cui la compensazione operata in sede di ravvedimento operoso risulta inammissibile.

Testo integrale della sentenza