Sentenza del 13/11/2020 n. 249/3 - Comm. Trib. Prov. di Ancona

IMU sulle piattaforme estrattive

La CTP di Ancona nega l’esenzione parziale dal pagamento dell’IMU sulle piattaforme estrattive situate nel mare territoriale per gli anni di imposta precedenti l’entrata in vigore della legge di bilancio 2018. Secondo i giudici marchigiani la novità restrittiva introdotta dall'art. 1, comma 728, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 non ha efficacia retroattiva, in quanto trattasi di norma innovativa e non meramente interpretativa. I giudici di prime cure ribadiscono che “la giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che il legislatore può adottare norme che precisino il significato di altre disposizioni legislative non solo quando sussista una situazione di incertezza nell'applicazione del diritto o vi siano contrasti giurisprudenziali, ma anche in presenza di un indirizzo omogeneo della Corte di cassazione, quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore” (Corte Costituzionale, sentenze nn. 311 del 1995 e 397 del 1994 e ordinanza n. 480 del 1992). L'esame della portata letterale della nuova norma induce a dubitare che si tratti di un caso simile, pertanto la CTP anconetana ha ritenuto di confermare l’orientamento già espresso in proprie pronunce sul tema (sentenze n. 730 del 4-10-2018 e n. 217 del 18-04-2019). In particolare, ad avviso dei giudici marchigiani, la disposizione sopra richiamata, di portata innovativa e che consente di ritenere che la base imponibile IMU è limitata "alla sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili", non si può estendere al caso di specie. A quest’ultimo risulta applicabile la norma impositiva originaria, pacificamente interpretata anche dalla Corte di Cassazione, nel senso che l’IMU è dovuta sui manufatti complessivi serventi lo sfruttamento del sottofondo marino.

Testo integrale della sentenza