Sentenza del 19/04/2022 n. 1785/16 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IMU e immobili costituiti in fondo patrimoniale

La stipula di un fondo patrimoniale tra coniugi ai sensi dell’art. 167 c.c. ha lo scopo essenziale ed imprescindibile di realizzare un vincolo di destinazione su determinati beni, affinché i loro frutti assicurino il soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Una tale convenzione non necessariamente ha effetti traslativi della proprietà e degli altri diritti reali sui beni del fondo. Ciò in quanto, secondo l’art. 168, 1° comma, c.c., può contenere una clausola di salvaguardia intesa a consentire a ciascuno dei coniugi di conservare la titolarità esclusiva dei suoi diritti individuali sui beni vincolati. In base a tale principio, la CTR Lazio accoglie l’appello del contribuente, dichiarando infondato l’accertamento IMU nei confronti del coniuge non titolare del diritto reale sull’immobile costituito in fondo patrimoniale. In particolare, i giudici di secondo grado rigettano le ragioni dell’Amministrazione finanziaria secondo cui, peraltro, il titolare del diritto, cui è stato accertato solo il 50% del dovuto a titolo d’IMU, avrebbe dovuto eccepire l’insufficienza della pretesa tributaria avanzata nei suoi confronti.

Testo integrale della sentenza