Sentenza del 22/06/2021 n. 736/4 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Impugnazione della Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria

La “Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria” non necessita di motivazione. Lo dicono i giudici della Ctr di Ancona i quali, pronunciandosi sul ricorso in appello della società contribuente, hanno ritenuto pregevoli le motivazioni dell'Ufficio resistente. Secondo quest'ultimo, infatti, dalla lettura dell'art. 77 c. 2 bis del DPR n. 602 del 1973, si evince la natura di mera comunicazione dell'atto in questione, per il quale non è, pertanto, previsto alcun onere motivazionale, ma solo l'indicazione dell'importo da pagare. Nel caso di specie, spiegano i giudici, la lamentata insussistenza del credito derivante dagli avvisi di accertamento, posti a base delle iscrizioni ipotecarie e ancora sub iudice, non può essere in alcun modo fatta valere in sede di impugnazione della “Comunicazione”.

Testo integrale della sentenza