Sentenza del 10/06/2021 n. 16288/5 - Corte di cassazione

Impugnazione dell'invito al pagamento del contributo unificato tributario

L’impugnazione dell’invito al pagamento del contributo unificato deve avvenire tassativamente nel rispetto dei termini di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, ovvero entro i 60 giorni dalla notifica del citato avviso. L'invito al pagamento del contributo unificato notificato da parte della segreteria è, infatti, un atto con il quale si porta a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva ben determinata e come tale impugnabile. Alla luce di tali considerazioni la Suprema Corte ha respinto le doglianze dei ricorrenti. Spiegano i giudici che è del tutto irrilevante, ai fini della decorrenza del termine di decadenza, che, nel caso in esame, il contribuente abbia avviato una interlocuzione con l'amministrazione al fine di ottenere il ritiro o la modificazione dell'atto stesso. La decadenza dalla facoltà di impugnare un atto può, infatti, essere impedita soltanto dall'esercizio del diritto e non da meri atti interlocutori.
 

Testo integrale dell'ordinanza