Sentenza del 26/04/2021 n. 481/6 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Imposta unica sulle scommesse e centri di trasmissione dati

Sussiste in capo al Centro trasmissione dati (CTD) il presupposto soggettivo per l'imposta unica sulle scommesse (art. 3 D. L.vo 504/1998 e art. 1 comma 66 L. 220/2010). Lo dicono i giudici della CTR toscana secondo i quali, anche in conformità a quanto dagli stessi affermato con le sentenze n. 247 del 17.2.2020 e n. 509 del 26.6.2020, il requisito soggettivo ricorre in capo al titolare del CTD. Quest'utimo svolge, infatti, attività di gestione per conto terzi delle scommesse attraverso una propria autonoma organizzazione imprenditoriale. La CTR fiorentina ha, pertanto, ribaltato l'esito del giudizio di primo grado e accolto l'appello dell'Ufficio. Nel caso di specie il Centro trasmissione dati non operava, infatti, la mera messa a disposizione degli strumenti telematici per accedere ai giochi offerti dal bookmaker estero, ma offriva agli utenti un servizio sia di raccolta delle giocate che di erogazione delle eventuali vincite, analogamente a quanto avviene presso l'esercizio di un operatore abilitato alla raccolta  fisica delle scommesse.

Testo integrale della sentenza