Sentenza del 25/02/2021 n. 1729/3 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Imposta regionale campana sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA)

In tema di IRESA, la legge regionale campana n. 5/2013, che disciplina la riscossione dell’imposta, non si pone in contrasto con la direttiva 30/2002/CE, in materia di restrizioni operative al traffico aereo, volte al contenimento del rumore negli aeroporti. Infatti, la direttiva europea definisce le succitate restrizioni quali misure tese ad inibire in tutto o in parte l'uso di determinati aeroporti ad alcune categorie di velivoli, con un effetto diretto, dunque, sulla movimentazione degli aeroporti; l’imposta regionale è, invece, stata istituita allo scopo di utilizzarne il gettito per il completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e disinquinamento, senza alcun proposito dissuasivo nei confronti di categorie di velivoli. In base a tale principio, la CTR per la Campania ha confermato la pronuncia di primo grado e ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento relativo a IRESA 2014 per decolli e atterraggi di aeromobili. Nel caso di specie la compagnia aerea aveva lamentato, tra l’altro, il proprio difetto di legittimazione passiva, il contrasto tra legge regionale e la direttiva europea nonché l’illegittimità, in quanto retroattiva, della pretesa tributaria riferita al periodo precedente l’entrata in vigore della legge regionale.

Testo integrale della sentenza