Sentenza del 08/05/2018 n. 520/5 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Imposta di registro in misura fissa per le concessioni sottoposte a condizione sospensiva

Gli atti di concessione sottoposti a condizione sospensiva scontano, alla registrazione, l’imposta di registro in misura fissa (art. 27 comma 1 del TUIR). I giudici liguri, in linea col giudicato di primo grado spiegano come, in pendenza della condizione, le parti si trovino in una situazione di aspettativa e, dal momento che gli effetti finali dell’atto si produrranno solo al verificarsi dell’avvenimento dedotto in condizione, l’imposta non può che essere applicata in misura fissa. Qualora il contratto sia, invece, sottoposto solo parzialmente a condizione sospensiva, proseguono i giudici, l’imposta di registro si applica in misura proporzionale per la parte del contratto immediatamente efficace. L’articolo 19 del TUIR impone, infine, che al verificarsi della condizione l’evento dovrà essere tempestivamente comunicato e l’Ufficio procederà alla riscossione della differenza tra l’imposta dovuta e quella pagata in sede di registrazione.

Testo integrale della sentenza