Sentenza del 23/02/2022 n. 609/4 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Imposta di registro e trasferimento di proprietà soggetto a condizione

E’ soggetta ad imposta di registro in misura fissa la registrazione di una sentenza che obbliga al trasferimento della proprietà di un immobile, condizionato al pagamento di un certo importo, entro alcuni mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Quest’ultimo non è qualificabile come condizione meramente potestativa e, pertanto, la l’imposta di registro è dovuta in misura fissa. Secondo la CTR milanese deve essere, dunque, accolta la tesi del contribuente a cui l’Ufficio aveva, invece, chiesto il pagamento dell’imposta in misura proporzionale. A dirimere la questione è la stessa norma contenuta nell’art. 27 TUR, secondo la quale “Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente”. Nel caso in esame, dunque, la Ctr ritiene che il versamento di un certo importo è collegato ad un sacrificio economico, valutabile come non più conveniente o per il quale può venire a mancare la provvista, e pertanto non può qualificarsi come condizione “meramente potestativa".

Testo integrale della sentenza