Sentenza del 29/09/2020 n. 2059/6 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Imposta di registro e interessi moratori per inadempimento del conduttore

La clausola in base alla quale il conduttore è tenuto a corrispondere al locatore gli interessi di mora in caso di mancato pagamento del canone mensile non è soggetta ad imposta di registro in misura fissa. Lo dicono i giudici della Commissione Tributaria della Regione Lombardia, che hanno rigettato l’appello dell’Amministrazione e confermato quanto stabilito in primo grado. Nel caso di specie, si è ritenuto di non dover applicare in via analogica né l’art. 21 né l’art. 27 T.U.I.R. La clausola sugli interessi di mora, infatti, differisce sia dalla clausola penale, in quanto priva di autonomia rispetto al contratto di locazione,sia dalla condizione sospensiva, poiché immediatamente efficace.

Testo integrale della sentenza