Sentenza del 12/05/2022 n. 1326/22 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Imposta di registro agevolata per i beni di interesse paesaggistico

I beni di interesse paesaggistico, quali parchi e riserve nazionali o regionali, godono del regime fiscale di favore nell’applicazione dell’imposta di registro. L’esistenza di una dichiarazione di notevole interesse pubblico, emanata dalle competenti autorità, infatti, rappresenta un requisito in grado di integrare le condizioni richieste dall’art.142 del D.Lgs n° 42/2004, che consente il riconoscimento delle agevolazioni previste per i beni di interesse paesaggistico di cui alla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n° 60/E. Alla luce di tali considerazioni la CTR pugliese ha accolto l’appello del contribuente censurando in toto le conclusioni dei primi giudici. Nel caso di specie risulta, pertanto, applicabile, ai fini dell’imposta di registro, l’aliquota agevolata del 3% prevista per il trasferimento di beni aventi interesse paesaggistico e culturale, in luogo dell’aliquota ordinaria del 7%.