Sentenza del 30/03/2021 n. 8719/5 - Corte di cassazione

Imposta di donazione e trust

Nel trust, l’imposta di donazione si applica solo quando il trustee trasferisce ai beneficiari del trust i beni vincolati,  ovvero quando si verifica l’incremento patrimoniale in favore dei beneficiari stessi. Lo dicono i giudici della Corte di Cassazione, i quali hanno accolto le istanze del contribuente. Nel caso di specie, i beneficiari di un trust avevano rinunciato alla loro posizione beneficiaria, con l’effetto che la proprietà dei beni vincolati in trust era ritornata al disponente. La Cassazione, modificando il proprio orientamento, ha spiegato che, in tal caso, viene meno la stessa fattispecie impositiva, perché non vi è più nessuna potenzialità di arricchimento gratuito da parte di un soggetto terzo e, quindi, non potrà manifestarsi la specifica capacità contributiva oggetto del tributo. Infatti, la retrocessione al disponente dei beni segregati è solo un effetto automatico della cessazione del trust, in nessun modo rilevante ai fini impositivi.
I Supremi giudici, hanno, inoltre, sottolineato che l’atto con cui si sottopongono determinati beni al vincolo del trust deve essere concepito come atto funzionale e prodromico al successivo trasferimento a favore dei beneficiari. Il trasferimento dei beni al trustee ha, infatti, natura transitoria e non esprime alcuna capacità contributiva. Pertanto, all’atto di dotazione del trust non può applicarsi il regime delle imposte indirette sui trasferimenti in misura proporzionale e ciò vale anche con riguardo alle imposte ipotecaria e catastale, ove la dotazione del trust abbia a oggetto beni immobili.

Testo integrale della sentenza