Sentenza del 08/07/2019 n. 64/1 - Comm. Trib. di Secondo Grado di Trento

Imposta comunale sulla pubblicità in caso di pluralità di insegne

In tema di imposta comunale sulla pubblicità relativa alle insegne di esercizio è riconosciuta l’esenzione, in caso di pluralità di insegne, nei limiti di una superficie complessiva di cinque metri quadrati e sempre che i vari mezzi pubblicitari siano collocati in connessione tra di loro. In base a tale principio, confortato anche dalla Suprema Corte con le pronunce nn. 23250/2014 e 26727/2016, la Commissione tributaria di II grado di Trento ha ribaltato l’esito del giudizio di primo grado e stabilito che l’imposta, in assenza delle su citate condizioni deve essere corrisposta e commisurata allo spazio occupato dalle singole insegne pubblicitarie. Nel caso in esame, infatti, le insegne sono poste su lati diversi dell’edificio conservando una loro forte autonomia. Di conseguenza non è possibile ravvisare tra le stesse alcun legame di relazione e interdipendenza pur avendo identico contenuto.

Testo integrale della sentenza