Sentenza del 29/11/2022 n. 901/3 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria

Impossibilità di notificare l’avviso di accertamento presso la società

Nel caso in cui sia impossibile l’esecuzione della notifica dell'avviso di accertamento presso la sede della società contribuente, questa può essere effettuata attraverso la consegna dell'atto al legale rappresentante della società esclusivamente ove questi sia residente nel comune di domicilio fiscale della contribuente. In tal caso non si dà luogo alla notifica mediante le formalità previste in caso di irreperibilità dall'art. 140 c.p.c. ma si procede con le modalità sopra citate, di cui agli art. 138, 139 e 141 c.p.c., In base a tale considerazioni, suffragate dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. civ., sez. trib., 9 maggio 2002, n. 6609), la Corte di giustizia di secondo grado ligure ha ribaltato l’esito del giudizio di primo grado e accolto le ragioni dell’Ufficio. Nella fattispecie, l’Agenzia delle Entrate aveva, dunque, correttamente notificato l’avviso di accertamento mediante deposito del plico nella casa comunale, secondo il rito dei soggetti assolutamente irreperibili, poiché il domicilio fiscale del legale rappresentante della Società contribuente non corrispondeva a quello in cui aveva sede la stessa Società.

Testo integrale della sentenza