Sentenza del 01/10/2018 n. 4062/1 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Illegittima l’applicazione dell’IVA sulla TIA

La T.I.A. non è soggetta ad IVA in quanto trattasi di entrata tributaria a pieno titolo che non rappresenta il corrispettivo di alcun servizio. La CTR siciliana ha respinto l’appello della società di riscossione in adesione alla consolidata giurisprudenza formatasi sul punto e ancorata alle pronunce della Corte Costituzionale (sentenza n. 238/2009 e ordinanza n. 64/2010) e delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 5078/2016). Nello specifico i giudici spiegano che la Tariffa Igiene Ambientale, prevista dall’art. 49 del D. Lgs. n. 22 del 5/2/1997, nel sostituire la TARSU, si fonda sugli stessi presupposti, ricalcando la sua natura tributaria non assoggettabile ad ulteriore imposta sul valore aggiunto.

Testo integrale della sentenza