Sentenza del 26/01/2021 n. 897/3 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Illecita destinazione del GPL per uso domestico

Nel processo tributario, l’illecito uso del GPL può essere provato anche con la sentenza di “patteggiamento” emanata in sede penale, in quanto quest’ultima è indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito che, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, deve fornirne adeguata motivazione. Nel caso di specie con la sentenza penale il tribunale aveva ritenuto l’imputato rappresentante legale della società, responsabile del reato di destinazione ad uso di autotrazione di GPL per uso domestico ex art.40 del D.Lgs. n. 504/95.
Lo dicono i giudici della Commissione Tributaria della Regione Campania, i quali hanno accolto le istanze dell’Agenzia delle Dogane, in seguito all’ordinanza della Corte di Cassazione che cassava con rinvio la sentenza di appello. I Giudici, infatti, in applicazione dei principi espressi nell’ordinanza di rinvio, hanno ritenuto provato l’illecito uso del GPL in quanto la sentenza di “patteggiamento”, costituendo indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, poteva essere utilizzata anche dal giudice tributario nel giudizio di legittimità dell’accertamento.

Testo integrale della sentenza