Sentenza del 03/04/2019 n. 2017/16 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Il ritardo nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni non è invocabile come causa di forza maggiore

Il ritardato pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni non può configurare un evento imprevedibile ed irresistibile tale da rientrare nella fattispecie di “forza maggiore”. Questa la conclusione a cui sono giunti i giudici della CTR romana ritenendo che la situazione di ritardo lamentata dal contribuente è, invece, piuttosto ricorrente e prevedibile. I giudici di appello hanno, infatti, basato la propria decisione sulla giurisprudenza unionale ( Corte di Giustizia CE C/314/06) secondo la quale la nozione di forza maggiore, in materia tributaria e fiscale, comporta l’esistenza di un elemento oggettivo (circostanze anormali ed estranee all’operatore) e di un elemento soggettivo (obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale).

Testo integrale della sentenza