Sentenza del 21/12/2020 n. 4168/9 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

ICI sull’area di atterraggio

In materia di ICI, un’area in origine edificabile e successivamente assoggettata a un vincolo di inedificabilità assoluta, anche se inserita in un programma attributivo di un diritto edificatorio compensativo, non è da considerare edificabile ai fini dell’imposta. Il diritto compensativo attribuito, infatti, non ha natura reale, non inerisce al terreno ed è trasferibile separatamente da esso. Sulla base di tale principio, la Commissione tributaria per il Lazio ha rigettato l’appello del Comune di Roma. Nel caso di specie, i giudici capitolini hanno condiviso quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la recentissima pronuncia n. 23902/2020, che ha ribaltato il precedente orientamento di legittimità secondo il quale, in caso di compensazione edificatoria, ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, l’area cd. di atterraggio, vale a dire quella attribuita al contribuente per l’esercizio dei soppressi diritti edificatori sull’area originaria (cd. di decollo), era da considerarsi edificabile se qualificata come tale dal piano regolatore adottato dal Comune.

Testo integrale della sentenza