Sentenza del 17/10/2016 n. 308/2 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia-Giulia

I prestiti infruttiferi tra società collegate rappresentano operazioni lecite non effettuate a fini elusivi

L'Agenzia delle Entrate aveva prodotto alcuni avvisi di accertamento nei confronti di una società che aveva erogato finanziamenti infruttiferi a due società di diritto serbo, di cui possedeva rispettivamente il 70 e l'80 per cento del capitale sociale, poiché aveva ritenuto di non riconoscere tali finanziamenti ipotizzando violazione dell'art. 110, comme 7 del Tuir, in tema di transfer pricing. La CTR friulana, allineandosi al giudicato di primo grado, ha affermato che il prestito infruttifero non può considerarsi una componente di reddito, ma va considerato una tipologia di finanziamento tra società collegate, "operazione lecita effettuata non a fini elusivi".

Testo integrale della sentenza