Sentenza del 22/09/2016 n. 416/02 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

I contrassegni distintivi posti sulle auto degli istituti di vigilanza non sono assoggettati all’imposta comunale sulla pubblicità

La CTP di Terni aveva rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso dalla società di riscossione del comune di Terni, per il recupero dell'imposta comunale sulla pubblicità  relativa alle scritte poste sugli autoveicoli di un istituto di vigilanza privata. La sentenza della CTR perugina, riformando in toto la pronuncia di primo grado, ha invece accolto l'appello della contribuente escludendo che l'apposizione dei contrassegni distintivi sulle auto abbia intento pubblicitario. I giudici di appello hanno, infatti, rilevato che, per questioni di immediata identificabilità, a norma del D.M. n° 269/2010, all. A) punto 5.3, detti contrassegni, aventi le caratteristiche approvate dall'autorità competente sugli automezzi impiegati nei servizi di vigilanza, sono obbligatori.

Testo integrale della sentenza