Sentenza del 08/01/2021 n. 52/9 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Giurisdizione in materia di sanzioni per lavoro irregolare

La giurisdizione sulla legittimità delle sanzioni pecuniarie applicate per lavoro irregolare appartiene al giudice ordinario. Tali provvedimenti, infatti, rientrano nella materia previdenziale e, in quanto tali, non sono espressione dell’esercizio del potere impositivo, tratto qualificante degli atti impugnabili nel processo tributario (art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992). E’ quanto affermato dai giudici della CTR della Sicilia, i quali hanno riformato la sentenza di prima cure e accolto l’appello dell’Ufficio. Nel caso di specie, il collegio ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario e la competenza del giudice ordinario, in quanto il provvedimento che irroga le sanzioni per lavoro irregolare non è riconducibile allo schema potestà-soggezione proprio del rapporto tributario.

Testo integrale della sentenza