Sentenza del 30/01/2023 n. 959/6 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia

Giurisdizione e riscossione coattiva delle spese di giustizia

Nelle controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, la giurisdizione spetta al giudice ordinario in ordine a questioni relative alla pretesa tributaria, se esse sono successive alla notifica della cartella di pagamento o all'atto esecutivo. In tal senso è orientata la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ., SS. UU., 28/07/2021, n. 21642; Cass. civ., SS. UU., 14/04/2020, n. 7822), sulla scorta di quanto dispone la norma di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 546/92, che circoscrive la competenza del giudice tributario, invece, alle controversie sui fatti rilevanti fino al momento dell'atto esecutivo. La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, chiamata a pronunciarsi sull’impugnazione di una cartella di pagamento, relativa alla liquidazione delle spese di giustizia, ha sollevato, nel caso di specie, difetto di giurisdizione, in quanto l’impugnazione suddetta costituiva opposizione ad atto esecutivo, di competenza del giudice ordinario.

Testo integrale della sentenza