Sentenza del 01/03/2022 n. 125/6 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Giudizio penale e autonomia del processo tributario

Il mero richiamo alle conclusioni cui è pervenuto il Giudice penale non può costituire "ex se" valido e sufficiente supporto alla decisione adottata dal Giudice tributario. Secondo la copiosa giurisprudenza di Cassazione sul tema, infatti, "nessuna automatica autorità di cosa giudicata può più attribuirsi nel separato giudizio tributario alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati tributari, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente” (ex multis Cass. 9109/2002; 8129/2012). Spiega la Commissione abruzzese che il giudice tributario, data la relazione di autonomia tra giudizio penale e tributario, può utilizzare le prove acquisite nel processo penale, ma non può limitarsi a rilevare l’esistenza di una sentenza definitiva di altro giudice estendendone gli effetti al contenzioso tributario.

Testo integrale della sentenza