Sentenza del 01/12/2022 n. 950/10 - Corte di Giustizia dell'Unione Europea

Frodi carosello e decadenza dal diritto alla detrazione IVA

Il beneficio del diritto a detrazione deve essere negato non solo quando un’evasione dell’IVA sia commessa dal soggetto passivo stesso, ma anche qualora si dimostri che il soggetto passivo, a cui sono stati ceduti i beni o prestati i servizi posti a fondamento del diritto a detrazione, sapeva o avrebbe dovuto sapere che, acquistando tali beni e servizi, partecipava ad un’operazione di evasione dell’IVA (sentenze del 6 luglio 2006, Kittel e Recolta Recycling, C‑439/04 e C‑440/04, EU:C:2006:446, punto 59; del 21 giugno 2012, Mahagében e Dávid, C‑80/11 e C‑142/11, EU:C:2012:373, punto 45, nonché dell’11 novembre 2021, Ferimet, C‑281/20, EU:C:2021:910, punto 46). A tal fine le autorità tributarie devono procedere a una valutazione globale di tutti gli elementi e di tutte le circostanze di fatto del caso di specie, effettuata conformemente alle norme in materia di prova del diritto nazionale. Dopo aver effettuato tali valutazioni il beneficio del diritto a detrazione, secondo il giudice europeo, può essere negato solo qualora i fatti siano stati sufficientemente dimostrati con mezzi che non siano mere supposizioni (sentenza dell’11 novembre 2021, Ferimet, C‑281/20, EU:C:2021:910, punto 52). Risulta, di conseguenza, vietato, indipendentemente dal tipo di evasione o dai comportamenti esaminati, il ricorso a supposizioni o a presunzioni che abbiano l’effetto di violare il principio fondamentale del sistema comune dell’IVA costituito dal diritto a detrazione. Nel caso in esame, pertanto, l’esistenza di una catena di fatturazione circolare, pur costituendo un indizio serio che suggerisce l’esistenza di un’evasione, non può da sola giustificare la contestazione di una frode di tipo carosello. In conclusione, secondo i giudici europei, “spetta all’autorità tributaria, da un lato, individuare con precisione gli elementi costitutivi della frode e dimostrare le condotte fraudolente e, dall’altro, dimostrare che il soggetto passivo ha partecipato attivamente a tale frode o che sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento di tale diritto si iscriveva in detta frode”.

Testo integrale della sentenza