Sentenza del 06/06/2022 n. 117/3 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia-Giulia

Esterovestizione e sede effettiva della società

In tema di IRES, una società è esterovestita quando mantiene l’attività e l’oggetto sociale in Italia, ma ha la residenza fiscale fittiziamente localizzata all’estero, al solo scopo di fruire di una legislazione tributaria più vantaggiosa. Invero, ai fini dell’individuazione della residenza fiscale, l’art. 73, comma 3 del d.P.R. n. 917/1986 considera residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. Nel caso di accertata doppia residenza, l’orientamento giurisprudenziale contrappone la sede dell’amministrazione alla sede legale e la assimila alla "sede effettiva" di matrice civilistica, intesa come il luogo di concreto svolgimento delle attività di direzione e gestione dell’impresa e dal quale promanano le relative decisioni. La sede effettiva viene, dunque, intesa come il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, “per l'accentramento, nei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell'impulso dell'attività dell'ente.” (Cass. sent. n. 15184/2019; ord. n. 6476/2021). Sulla base di tali principi, la CTR friulana ha confermato la sentenza di primo grado, favorevole all’Ufficio. Nel caso di specie, infatti, la società contribuente non ha fornito alcun elemento utile a dimostrare che la sede della direzione effettiva della società fosse radicata all’estero.

Testo integrale della sentenza