Sentenza del 29/01/2021 n. 65/4 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

Esenzione ICI e destinazione istituzionale dell’immobile

La circostanza che un fabbricato posseduto da un ente non commerciale sia adibito, anche solo in minima parte, ad attività ricettive o di assistenza agli ospiti dello stesso, costitutisce elemento di assoggettamento al pagamento dell’ICI. A supporto di tale prinicipio, la CTR sarda si è, inoltre, rifatta a quanto rappresentato dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 3275/2019. Quest’ultima ha precisato che l’esenzione ICI, prevista dall’art. 7, c. 1 D. Lgs. 504/1992, è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo e uno soggettivo. Il primo è rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività istituzionali, mentre il profilo soggettivo è costitutito dallo svolgimento di tali attività da parte dello Stato, di enti territoriali o enti pubblici. Nel caso di specie la CTR sarda ha, dunque, concluso per il rigetto dell’appello presentato dal Ministero competente poiché il Comune aveva dimostrato con prove documentali l’uso promiscuo dello stabile adibito, tra l’altro, a struttura ricettiva.

Testo integrale della sentenza