Sentenza del 12/10/2018 n. 4318/10 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Esenzione da accisa per i prodotti energetici fino al 1° giugno 2007

L’esclusione dall’esenzione dell’accisa sui prodotti energetici non opera nei casi precedenti all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 26/2007. La CTR siciliana ha accolto l’appello della società contribuente avverso la sentenza di primo grado che le negava il diritto al rimborso in materia di accisa sui prodotti energetici. Nel caso in esame, infatti, i giudici hanno ritenuto applicabile la direttiva del Consiglio dell’Unione europea n. 2003/96 del 27/10/2003, che prevedeva l’esenzione da accisa anche per il gasolio destinato alla produzione di energia elettrica. Non risulta applicabile al caso in esame la tesi dell’Agenzia secondo la quale “per motivi di politica ambientale” tale direttiva prevedeva la possibilità di derogare alla su citata esenzione. Precisano invece i giudici che la decorrenza di tale deroga era stata fissata al 1 giugno 2007, per cui, antecedentemente, come nel caso di specie, non era operativa  l’esclusione dall’esenzione.

Testo integrale della sentenza