Sentenza del 22/10/2020 n. 1932/7 - Comm. Trib. Prov. di Milano

Esenti da IRPEF gli impiegati delle rappresentanze diplomatiche e consolari

Gli impiegati delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli stati esteri, fiscalmente residenti in Italia, non devono scontare le imposte sul reddito corrisposto dalla Rappresentanza diplomatica presso cui sono impiegati. Questa è la conclusione a cui è giunta la CTP di Milano, chiamata a pronunciarsi in merito ad un ricorso presentato da una cittadina argentina, dipendente del Consolato del proprio Stato in Italia, avverso avvisi di accertamento basati sulla mancata presentazione della dichiarazione fiscale ai fini IRPEF. Spiegano i giudici lombardi che, in base alla Convezione di Vienna del 1963, ma anche ai sensi della normativa interna italiana, di cui all'articolo 4, comma 2, D.P.R. n. 601/1973, l’esenzione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche e dall’imposta locale dei redditi si applica in base alla compresenza di due condizioni. La prima è quella di reciprocità, pertanto l’esenzione per essere applicata deve essere prevista anche nell’altro Stato per i funzionari italiani ivi presenti; la seconda richiede che i dipendenti delle rappresentanze estere non siano cittadini italiani e che non appartengano alla Repubblica italiana.

Testo integrale della sentenza