Sentenza del 26/09/2021 n. 4260/7 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Esecuzione di accordi di separazione tra coniugi

E’ esclusa la tassazione della plusvalenza, generata da una vendita a favore dell’ex coniuge, di una partecipazione societaria, se rientrante nella negoziazione globale dei rapporti tra coniugi. A questa conclusione sono giunti i giudici della CTR romana rifacendosi, tra l’altro, a una recentissima pronuncia della CTR di Milano (sent. n. 98/2021) basata sul rinnovato contesto interpretativo seguito alla sentenza n. 3110/2016 della Corte di Cassazione. Spiegano i giudici che, alla luce di tale orientamento, possono usufruire dell'esenzione, di cui all'art. 19 della legge n. 74/1987, tutti gli atti posti in essere in esecuzione degli accordi di separazione che siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale destinata a sfociare nella cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o nello scioglimento del matrimonio civile.

Testo integrale della sentenza