Sentenza del 09/10/2018 n. 87/2 - Comm. Trib. di Secondo Grado di Bolzano

Effettività dell’esportazione delle merci sottoposte ad accisa in regime sospensivo

I prodotti destinati all’esportazione sottoposti ad accisa in regime sospensivo si considerano effettivamente esportati solo ed esclusivamente nel momento in cui lasciano il territorio della Comunità europea. E’ questa l’interpretazione esposta dalla CTR di Bolzano dell’articolo 6 comma 7 del Tua secondo la quale il rilascio della nota di esportazione non fa venir meno la necessità dell’esportazione effettiva. In base a tali ragioni i giudici tirolesi hanno accolto l’appello dell’Agenzia delle Dogane e ritenuto obbligato al pagamento dell’accisa l’Ente depositario autorizzato della merce che, secondo l’articolo 7 comma 1 lettera a) del Tua, è sempre responsabile in caso di irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione.

Testo integrale della sentenza