Sentenza del 14/09/2016 n. 2081/13 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

E’ ammissibile il ricorso per revocazione in pendenza di ricorso per Cassazione

Ai sensi dell'art. 395, comma 4, c.p.c un contribuente, con ricorso per revocazione, chiedeva la riforma di una sentenza della CTR Puglia. L'Agenzia delle entrate, nelle proprie controdeduzioni, eccepiva l'inammissibilità del suddetto ricorso poiché risultava già pendente ricorso per cassazione avverso la stessa sentenza. Secondo i giudici baresi l'eccezione è infondata poiché i due giudizi possono procedere in piena autonomia, essendo diversi i presupposti: errore sul diritto nel ricorso per cassazione ed errore sul fatto nel ricorso per revocazione. Ne consegue che: se è la CTR la prima a pronunciarsi, ove tale pronunzia passi in giudicato, si determina la cessazione della materia del contendere in cassazione; se, invece, la prima a pronunziarsi è la Cassazione: qualora quest'ultima annulli la sentenza cessa la materia del contendere nel giudizio presso la CTR, mentre, qualora rigetti viene meno ogni interferenza tra i due giudizi.

Testo integrale della sentenza