Ordinanza del 15/01/2016 n. 21/4 - Comm. Trib. Prov. di Treviso

Dubbi di costituzionalità sulla previsione della condanna alle spese nella fase cautelare

La CTP di Treviso, con l'ordinanza 15 gennaio 2016 n. 21, ha rimesso al vaglio della Corte Costituzionale l'art. 15 del D.Lgs 546/92, come modificato dal D.Lgs n.156/2015, rilevando un eccesso di delega in relazione alla previsione della condanna alle spese nella fase cautelare, in quanto la legge delega 14 marzo 2014 n. 23  all'art. 10, lett. b), n.11 sulle spese di giudizio nel processo tributario, nulla prevederebbe sul punto. 

A sostegno del dubbio di legittimità costituzionale della predetta disposizione di legge, il collegio rimettente ha, inoltre, sottolineato che la non impugnabilità dell'ordinanza cautelare, neppure per ciò che riguarda le spese, rappresenti un palese contrasto con il principio del rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, posto tra gli obiettivi fondamentali della legge delega 14 marzo 2014 n. 23.

Testo integrale dell'ordinanza