Ordinanza del 17/02/2022 n. 5279/5 - Corte di cassazione

Documenti in lingua straniera nel processo tributario

Nel processo tributario, come in quello civile, l’obbligatorietà della lingua italiana opera solo per gli atti processuali, ma non anche per i documenti prodotti dalle parti. In relazione a questi ultimi, infatti, il giudice ha la facoltà di procedere alla nomina di un traduttore, ex art. 123 del codice di procedura civile, di cui si può fare a meno se non vi siano contestazioni sul contenuto del documento. Nel caso, invece, vi sia contestazione in merito ai contenuti in lingua straniera, la nomina del traduttore è obbligatoria, non potendosi ritenere non acquisiti i documenti prodotti in lingua diversa dall’italiano (Cass. 17748/2021; 17172/2021; 24980/2020; 24729/2020). La copiosa giurisprudenza di legittimità in materia, spiega la Suprema Corte, ha definitivamente riformato il precedente orientamento (Cass. 10268/1996; 10831/1994), richiamato dal ricorrente nel caso in esame, che riteneva necessaria, ai fini dell’utilizzo di documenti redatti in lingua straniera, la produzione di una traduzione giurata, ove il giudice non conoscesse la lingua.

Testo integrale dell'ordinanza