Sentenza del 03/02/2023 n. 352/2 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria

Difetto di assistenza tecnica nel giudizio tributario

Il difetto di assistenza tecnica, nelle controversie tributarie di valore superiore a tremila euro, non incide sulla valida instaurazione del contraddittorio, ma impone solamente al giudice di ordinare alla parte che ne è sprovvista la nomina di un difensore. In tal senso si è pronunciata la Suprema Corte (Cass., sent. 5/9/22, n. 26027), per la quale la mancata assistenza di un professionista abilitato può essere eccepita, in sede di impugnazione, solo dalla parte il cui diritto alla difesa tecnica risulti leso, e non dalla controparte, o d’ufficio dal giudice. La ratio di tale principio consiste nel fatto che l’assenza di un difensore abilitato, nel giudizio tributario, non si traduce in un difetto di rappresentanza processuale come avviene nel giudizio civile. Infatti, l'incarico al difensore, a norma del D. Lgs. 546/1992, art. 12, comma 3, può̀ essere conferito anche in udienza pubblica, successivamente alla proposizione del ricorso. Sulla scorta di queste argomentazioni, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria ha respinto l’appello della contribuente, poiché il difensore di quest’ultima risultava abilitato al patrocinio.

Testo integrale della sentenza