Sentenza del 09/03/2023 n. 190/1 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria

Dichiarazione Unico: validità della copia cartacea

Il solo documento che fa fede del contenuto della dichiarazione Unico è quello, originale, in possesso dell’Amministrazione finanziaria. Al contrario nessuna validità in tal senso può essere riconosciuta al documento prodotto dal contribuente in fotocopia, del quale non risulta attestata la conformità all’originale dall’Agenzia delle Entrate. In base a tale ragionamento la Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Genova ha accolto l’appello dell’ufficio, ritenendo non assolto l’onere probatorio sulla presentazione tempestiva dell’istanza di rimborso IVA del contribuente, corredata da documentazione rappresentata dalla copia fotostatica della dichiarazione Unico. Spiegano i giudici liguri che in presenza di una discordanza evidente fra originale depositato in giudizio dall’Agenzia e fotocopia della dichiarazione depositata in giudizio dal contribuente, per provare il contenuto della dichiarazione sarebbe stato necessario procurarsi presso l’Agenzia una copia autentica dell’originale a suo tempo presentato.

Testo integrale della sentenza