Ordinanza del 20/11/2020 n. 26480/5 - Corte di cassazione

Deroga al principio di pubblicità dell’udienza

Nel giudizio di Cassazione il collegio giudicante può escludere la ricorrenza dei presupposti per la trattazione in pubblica udienza "in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie" (Cass. SSUU n. 14437/2018) e ove non si verta di "decisioni aventi rilevanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia di precedente" (Cass. sent. n. 19115/2017).
Sulla base di tale principio, recentemente riaffermato dalle Sezioni Unite (Cass. SSUU n. 8093/2020), la V Sezione della Corte di Cassazione ha rigettato l’istanza di trattazione della causa in pubblica udienza avanzata dal contribuente, nell’ambito del giudizio di legittimità introdotto dall’Ufficio, contro la sentenza della Ctr Campana di annullamento della cartella impugnata. Nel caso di specie, hanno spiegato i giudici, non si tratta di questioni con rilevanza nomofilattica. La parte, infatti, ha motivato l’istanza adducendo l’importanza della lite unicamente in ragione del suo valore, senza alcun cenno alla rilevanza della stessa in funzione di precedente per orientare future decisioni. Pertanto il collegio, adottando un criterio di giusrealismo correlato all’emergenza Covid, ha aderito all’orientamento di legittimità (Cass. ord. n. 5371/2017) che consente la deroga al principio di pubblicità dell’udienza in presenza di ragioni giustificative obiettive e razionali e ha trattato la causa in adunanza camerale. Nel caso in esame, al fine di evitare assembramenti, risultano, quindi, applicabili le norme sulla c. d. udienza cartolare introdotte dal D.L. rilancio (art. 221, comma 4 D.L. 34/2020) e le misure organizzative emergenziali disposte dal Primo Presidente della Corte relative alle modalità operative per regolare l'accesso ai servizi.

Testo integrale dell'ordinanza