Sentenza del 05/02/2019 n. 14/2 - Comm. Trib. di Secondo Grado di Trento

Deducibilità delle spese di pubblicità per le Associazioni sportive dilettantistiche

La presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese di pubblicità erogate ad associazioni sportive dilettantistiche (ASD) si applica quando sussistono i requisiti individuati dalla copiosa giurisprudenza in materia. Secondo la Suprema Corte questi ultimi sono così individuati: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (ex multis Cass. ord. n. 16113/2018; ord. n. 1420/2018; ord. n. 21578/2018). Nel caso di specie l’Agenzia delle entrate aveva, invece, invocato la mancanza di un concreto ritorno economico per l’impresa quale requisito atto a contestare la deducibilità delle spese di pubblicità sostenute dall’ASD. Sul punto i giudici trentini ribadiscono il principio affermato dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 25100 del 26/11/2014, secondo cui il regime di favore è sempre applicabile indipendentemente dalla presenza di ulteriori requisiti rispetto ai quattro su citati.

Testo integrale della sentenza