Sentenza del 22/09/2022 n. 1040/1 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' Emilia-Romagna

Deducibilità delle minusvalenze e calcolo del valore fiscale delle partecipazioni

L’applicazione del metodo LIFO è utile solo a individuare quali partecipazioni debbano essere prese in considerazione ai fini della determinazione della minusvalenza, ma tale metodo non è decisivo per il calcolo del valore fiscale delle partecipazioni. L’art. 87, comma 1, lett. a) TUIR stabilisce infatti che, per definire il periodo di possesso si considerano cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente, ma ciò non comporta che tale metodo assuma pari rilevanza ai fini del calcolo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni medesime. A tale scopo è, infatti, necessario fare riferimento al costo medio delle partecipazioni iscritte a bilancio. Secondo tale interpretazione i giudici bolognesi respingono l’appello della società appellante, ritenendo legittimo l’avviso di accertamento con recupero a tassazione IRES di una quota di minusvalenza ritenuta indeducibile a fronte di una cessione di una quota rappresentativa dei diritti di voto e agli utili. 

Testo integrale della sentenza