Sentenza del 25/02/2022 n. 323/4 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Decadenza dal beneficio di rateizzazione e causa di forza maggiore

L’intervento chirurgico d’urgenza a uno stretto familiare dell’amministratore della società non configura causa di forza maggiore e, pertanto, non esime dalla perdita del beneficio della rateizzazione del debito tributario, in seguito al tardivo pagamento di una rata. A questa conclusione è giunta la Commissione Tributaria Regionale toscana che, in linea con quanto deciso dal giudice di prime cure, ha respinto l’appello della società contribuente. Spiegano i giudici che, alla luce di quanto recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 39548/2021, la forza maggiore idonea a escludere la punibilità dell’agente richiede, oltre alla sussistenza di un elemento oggettivo tipico delle situazioni anormali e estranee all’operatore, anche un elemento soggettivo costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale attraverso la predisposizione di misure appropriate. Nel caso in esame, la società non aveva, invece, predisposto alcun accorgimento finalizzato a assicurare il regolare pagamento delle rate del debito tributario, di conseguenza il tardivo pagamento di una rata per ricovero d’urgenza del padre dell’amministratore non realizza causa di forza maggiore.

Testo integrale della sentenza