Sentenza del 04/05/2022 n. 558/3 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Debenza del canone TV

L'obbligo di pagamento del canone TV scaturisce dalla detenzione di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni e prescinde dall'uso o dal non uso che di esso si faccia. Sulla base di tale assunto, la CTR del Piemonte accoglie l’appello dell’Amministrazione, precisando come il contribuente avrebbe dovuto fornire la prova dell’inidoneità dell’apparecchio a ricevere trasmissioni televisive, in quanto la debenza del canone non è esclusa dal non uso dell'apparecchio. Nella specie, pertanto, non rilevano ai fini fiscali le dichiarazioni per le quali l’apparecchio presente in una clinica privata sia adibito esclusivamente ad un uso diverso, particolare e limitato (quale servizio di videocamere e visione di immagini registrate su CD o DVD per i pazienti).

Testo integrale della sentenza