Sentenza del 14/12/2022 n. 1164/2 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte

Cumulo tra indennità di mora e sanzioni

L’applicazione delle sanzioni è pienamente compatibile con la contestuale applicazione dell’indennità di mora. Spiegano i giudici che i due istituti rispondono a funzioni e finalità diverse. Nello specifico l’indennità di mora mira al “reintegro del patrimonio compromesso dal ritardo” o dall'assenza del pagamento delle accise mentre le sanzioni censurano e colpiscono il comportamento tenuto dal contribuente. Alla luce di tali considerazioni, tra l’altro ampiamente descritte nella recente sentenza della Corte di cassazione n. 22675/2022, la Corte di giustizia di secondo grado torinese ha ribaltato l’esito del giudizio di primo grado e accolto le ragioni dell’Ufficio. Nel caso in esame il contribuente aveva pagato, oltre al debito di accisa sull'energia elettrica, anche l'indennità di mora di cui all'art. 3 c.4 del TUA e riteneva non dovuta la sanzione prevista dall'art. 13 c.3 del d.lgs. n.471/1997 per la predetta indennità.

Testo integrale della sentenza