Sentenza del 23/05/2019 n. 1868/4 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Criteri applicativi della ritenuta IRPEF sull’indennità di esproprio

Le plusvalenze derivanti dalla percezione di indennità di esproprio sono ascrivibili alla categoria dei redditi diversi e sono, dunque, soggette a ritenuta a titolo di imposta. Alla luce del quadro normativo delineato dagli artt. 81, comma 1, lett. b) del TUIR e 11, comma 5 della L. n. 413 del 30/12/1991, la CTR calabrese ha rigettato l’appello dei contribuenti e ritenuto soggette a tassazione le somme percepite in seguito a procedimenti espropriativi a partire dal 1 gennaio 1992, data di entrata in vigore della su citata Legge n. 413 del 1991. Secondo i giudici calabresi, anche se la procedura a cui si riferiscono i redditi percepiti sia precedente all’entrata in vigore della Legge, in base al criterio generale di cassa, è il percepimento delle somme successivo a quella data che ne giustifica l’assoggettamento ad imposta.

Testo integrale della sentenza