Sentenza del 04/06/2018 n. 1125/2 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Credito IVA in caso di procedura concorsuale infruttuosa

La variazione in diminuzione dell’imponibile ai fini Iva è consentita solo dopo la conseguita certezza della rilevata infruttuosità del credito e, comunque, alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto finale o, in sua assenza, di quello per opporre reclamo contro il decreto di chiusura del fallimento (art. 26, comma 2, del D.P.R 633/72). Tale questione ha formato oggetto di pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che, con sentenza del 23-11-2017, c-246/16, ha affermato l’incompatibilità del succitato art. 26, comma 2, con la direttiva europea in materia di Iva, nel senso che uno Stato membro non può subordinare la riduzione della base imponibile Iva all’infruttuosità di una procedura concorsuale qualora tale procedura possa durare più di dieci anni. I giudici toscani, oltre a ricordare la non diretta applicabilità delle pronunce della Corte europea al diritto interno fino al preventivo vaglio del giudice delle leggi (Corte Cost. sent. n° 269/2017), aggiungono che con la Legge di Stabilità 208/2015 anche nel nostro paese è stata ammessa la detraibilità dell’IVA dalla data di apertura della procedura concorsuale in caso di mancato pagamento del prezzo. Tale disposizione si applica, però, alle sole procedure concorsuali avviate dopo il 31 dicembre 2016. Nel caso di specie, quindi, la CTR ha disatteso le doglianze della società contribuente interessata dalla procedura concorsuale anteriormente a tale data.

Testo integrale della sentenza