Sentenza del 23/09/2019 n. 7035/11 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Contributo unificato tributario per le associazioni ambientaliste

Ai fini dell’esenzione dall’imposta di bollo e, dunque, anche del contributo unificato sono contestualmente necessari due requisiti: la qualità di associazione di volontariato costituita esclusivamente per fini di solidarietà e la connessione dell’atto, del quale si pretende l’esenzione, allo svolgimento delle attività dell’associazione medesima. In concreto tale connessione può riscontrarsi ogni volta che la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi azionati dall’associazione ambientalista col processo realizza uno dei fini statutari. Alla luce di tali considerazioni la CTR campana ha accolto il ricorso in appello dell’associazione e ribaltato l’esito del giudizio di primo grado, valorizzando, tra l’altro, l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (Cass. 27331/16, 21522/13) nella parte in cui afferma che “l’esenzione dal contributo suddetto è giustificabile, alla luce del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10 solo in base ad un criterio di meritevolezza, in funzione della solidarietà sociale, dell’oggetto del giudizio e non in considerazione della qualità del soggetto”.

Testo integrale della sentenza