Sentenza del 10/01/2023 n. 22/3 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana

Contributo unificato tributario per intimazione di pagamento

Nel caso di impugnazione di un’intimazione di pagamento rivolta unicamente a contestare la validità delle cartelle presupposte per omessa notifica e difetto di motivazione (e non vizi propri dell’intimazione stessa), la pretesa tributaria è data esclusivamente dalla sommatoria delle singole cartelle richiamate, ovvero dal valore complessivo dell’intimazione di pagamento. Secondo la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, infatti, è errato sommare al valore delle singole cartelle presupposte anche quello dell’intimazione, perché ciò comporterebbe una sostanziale duplicazione del contributo, concretizzando la fattispecie di una non consentita “doppia tassazione” su atti che hanno ad oggetto la stessa pretesa tributaria. 

Testo integrale della sentenza