Sentenza del 31/03/2021 n. 974/2 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Contabilità parallela e accertamento induttivo

La scoperta di una “contabilità parallela” a quella regolarmente tenuta da una società sottoposta a verifica fiscale, legittima l’accertamento delle imposte sui redditi in via induttiva (art. 39, c. 2 e 3, D.p.r. n. 600/1973). Alla luce di tale principio, suffragato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 29543/2018, la CTR calabrese ha ritenuto meritevole di accoglimento l’appello proposto dall’Ufficio. Secondo il ragionamento della Corte di Cassazione la tenuta di un impianto “contabile” parallelo altro non indica, se non la manifestazione di una capacità contributiva differente da quella reale. Nella fattispecie in esame, infatti, le discordanze tra gli importi fatturati e registrati e quelli desunti dai prospetti extracontabili hanno consentito l'emersione dei maggiori ricavi non dichiarati.

Testo integrale della sentenza