Sentenza del 15/01/2021 n. 6/1 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Conseguenze della mancata riassunzione della causa

La mancata riassunzione della causa determina, ai sensi dell'art. 63, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, e dell'art. 393 Cod. Proc. Civ., l'estinzione dell'intero processo. Nel contenzioso tributario, spiegano i giudici umbri, l'interesse a riassumere è in capo al contribuente-ricorrente, nei confronti del quale l'atto produce effetti. Di conseguenza la CTR perugina ha respinto l'appello del contribuente e ribadito quanto recentemente statuito dalla Suprema Corte in alcune pronunce richiamate (Cass. 32276/2018; 5223/2019; 8891/2020). Quest'ultima ha, infatti, chiarito che nel processo tributario la definitività del provvedimento impositivo consegue all'estinzione del giudizio e, dunque, al venire meno dell'intero procedimento.

Testo integrale della sentenza