Sentenza del 17/03/2022 n. 338/3 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Comproprietà e contratto di locazione ai fini dell'imposta sui redditi

Ai fini fiscali, in caso di immobile in comproprietà, il contratto stipulato dal solo comproprietario non esplica effetti anche nei confronti dell’altro non partecipante all’atto. In base a tale principio, i giudici della CTR Liguria, aderendo all’ultimo orientamento della Corte di Cassazione (ordinanza n. 3085/2016) respingono l’appello dell’Ufficio, secondo il quale, in tale ipotesi, il contratto stipulato da un solo comproprietario esplicherebbe effetti anche nei confronti dell’altro non partecipante all’atto, che sarebbe pertanto tenuto a dichiarare il relativo reddito fondiario per la quota a lui imputabile (Circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2012). In particolare, i giudici di seconde cure, da una lettura sistematica degli articoli 25 e 26 del D.P.R. n. 917/86 (TUIR), affermano la rilevanza del possesso (e quindi la percezione di frutti imponibili), piuttosto che la mera titolarità della proprietà. Infatti, l’inciso “indipendentemente dalla percezione” dell’art. 26 TUIR specifica soltanto che i redditi fondiari, derivando da risultanze catastali, sono determinati in via presuntiva prescindendo dalla loro percezione. Tale disposto non rileva, invece, ai fini dell’individuazione dei soggetti a cui imputare detti redditi ai sensi dell’art. 1 del TUIR, secondo cui il presupposto d’imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso dei redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie di cui all’art. 6 TUIR.

Testo integrale della sentenza