Sentenza del 14/01/2021 n. 94/6 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Competenza territoriale dei soggetti della riscossione

L’attività di esazione è unica e con valenza nazionale: contestare la competenza per territorio risulta pertanto circostanza priva di pregio giuridico. Lo dicono i Giudici della Commissione Tributaria della Regione Veneto, i quali hanno accolto le istanze dell’Ufficio e ribaltato la decisione di primo grado. Nel caso di specie, i giudici di primo grado avevano stabilito che la competenza territoriale ad emettere le cartelle di pagamento si determina in base al criterio della correlazione tra l’ambito territoriale di operatività del concessionario ed il domicilio fiscale del contribuente iscritto a ruolo. La CTR, invece, sottolinea che, a decorrere dal primo ottobre 2006, è stato soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione. Le funzioni relative alla riscossione nazionale, in precedenza attribuite a Equitalia S. p. a., sono state assegnate con il D. L. n. 193/2016 all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, diventato unico soggetto demandato all’attività di esazione nazionale (Sicilia esclusa). Pertanto, le questioni di competenza territoriale non hanno più rilievo.

Testo integrale della sentenza