Sentenza del 19/03/2018 n. 314/2 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Compensazioni fiscali nel fallimento

La compensazione nel fallimento è ammissibile anche quando il credito vantato dall’imprenditore divenga liquido ed esigibile dopo l’apertura della procedura concorsuale purchè l’obbligazione sia sorta prima della dichiarazione di fallimento. Alla luce di tale principio, affermato dalla Suprema Corte con le sentenze n° 27885-27886-27887/2013 e successivamente 24721/2016, la CTR di Genova ha accolto l’appello dell’Ufficio e integralmente riformato la sentenza appellata. La questione posta consisteva nell’accertare se e in quale misura crediti erariali sorti nei confronti di un imprenditore successivamente fallito possano o meno essere compensati con un credito IVA maturato in tempo anteriore alla dichiarazione del fallimento. Nel caso in esame la CTP aveva erroneamente escluso la compensabilità tra i crediti esclusivamente per il fatto che il credito IVA, vantato in origine dalla fallita e poi ceduto a altra società, fosse divenuto liquido e esigibile solo dopo l’apertura del fallimento, ritenendo irrilevante che tale credito fosse sorto precedentemente alla dichiarazione del fallimento.

Testo integrale della sentenza